Il contratto di affiliazione commerciale, di derivazione anglosassone, è stato adottato nel nostro ordinamento con la legge n. 129/2004. È una formula contrattuale sempre più diffusa anche nel settore dei servizi che consente all’Affiliato di distribuire ai suoi clienti i prodotti e servizi dell’Affiliante. Può essere quindi una ottima opportunità per l’Affiliato che vuole diversificare i propri servizi creando una propria rete di clienti.
INDICE:
Che cos’è l’affiliazione commerciale
La formula dell’affiliazione commerciale è la concessione di vendita. Si tratta di una forma di contratto atipico non previsto dal nostro ordinamento ma comune nella pratica commerciale. Attraverso questa formula, una impresa, detta concedente, conferisce la possibilità ad un altra impresa, detta cessionario, la rivendita ai propri clienti dei servizi del concedente.
Con la sottoscrizione del contratto, l’Affiliato entra a far parte di una rete di operatori commerciali presente nel territorio e dotati ognuno di una specifica area di competenza. Tutti gli operatori adottano le politiche di vendita definite dall’Affiliante. Pertanto, la forza del gruppo è data dalla capillarità della presenza e dalla uniformità dei servizi e delle politiche di vendita.
La disciplina giuridica del contratto di affiliazione commerciale
La dicitura “affiliazione commerciale” è un adattamento al nostro ordinamento del contratto di franchising. La formula del franchising è nata negli Stati Uniti e si è diffusa poi in Europa negli anni settanta ma fino al 2004 il legislatore italiano non aveva ancora provveduto alla sua regolamentazione. Di fatto, era da tempo già diffuso nel sistema imprenditoriale italiano ma con modalità non definite. Infatti, veniva adattato nella pratica alla concessione di vendita, alla licenza di beni materiali e immateriali (servizi) o, più correttamente, alla formula del contratto atipico dotato di autonomia.
Il regolamento CEE n. 4087 del 30.11.1988, oggi non più in vigore, è stata la prima norma a contenere la dicitura franchising ed è servito come guida per la nostra giurisprudenza nel delineare la definizione di questo contratto atipico. La legge n. 129 del 6.05.2004, “Norme per la disciplina del contratto di affiliazione commerciale” ha colmato questo vuoto legislativo.
Art. 1.1 ” L’affiliazione commerciale è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi“.
Le parti del contratto di affiliazione
Le parti contrattuali sono sostanzialmente due:
- l’Affiliante o Franchisor è il soggetto imprenditoriale che produce beni e servizi e ha lo scopo di commercializzare i propri prodotti o servizi attraverso una rete commerciale;
- l’Affiliato o Franchisee è chi beneficia del programma di affiliazione. L’Affiliato, quindi, è l’imprenditore che vuole entrare a far parte della rete dell’Affiliante con lo scopo di rivendere ai suoi clienti i prodotti o servizi dell’Affiliante.
La rete commerciale sarà tanto più estesa e presente capillarmente nel territorio quanto maggiore sarà il numero degli Affiliati. Non esistono dei limiti allo sviluppo di una rete di affiliazione se non quelli stabiliti dall’Affiliante nella competenza territoriale (regionale, provinciale, comunale, zonale) affidata ad ogni singolo Affiliato. Allo stesso modo la disciplina giuridica del contratto di affiliazione non stabilisce dei limiti in merito alla tipologia di beni o servizi ed ai settori economici (art. 1.2).
Le regole del contratto di affiliazione
Forma del contratto
La forma deve essere necessariamente quella scritta, pena la nullità contrattuale. Deve, inoltre, aver un contenuto minimo previsto dalle legge.
Durata del contratto
La durata contrattuale può essere a tempi indeterminato. Se previsto un tempo determinato, questo non deve essere inferiore a tre anni in modo da consentire all’Affiliato di rientrare dell’investimento iniziale. In ogni caso, deve essere sempre prevista esplicitamente la risoluzione anticipata per inadempienza per entrambe le parti.
Obblighi dell’Affiliante
L’art. 4 della legge 129/2004 specifica tutte le informazioni che l’Affiliante deve comunicare all’Affiliato trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto in modo che questi possa essere edotto su:
- dati aziendali dell’Affiliante;
- marchio registrato concesso in uso all’Affilato;
- sintetica descrizione dei beni o servizi oggetto della commercializzazione;
- lista degli Affiliati operativi;
- indicazione annuale del numero totale degli Affiliati con relativa ubicazione ed area territoriale di competenza.
Obblighi dell’Affiliato
L’Affiliato non può trasferire la sede legale senza il preventivo consenso scritto dell’Affiliante se non per cause di forza maggiore. L’Affiliato è tenuto all’obbligo della “massima riservatezza” in riferimento al contenuto del contratto di affiliazione così come alle caratteristiche dei beni e servizi ed alle politiche di vendita. L’obbligo è esteso anche ai dipendenti e collaboratori dell’Affiliante anche a seguito dello scioglimento del contratto (art. 5).
Annullabilità del contratto
Se una delle parti ha fornito false dichiarazioni, la controparte può chiedere l’annullamento del contratto per dolo (art. 1439 c.c.) ed il risarcimento del danno subito (art. 8).
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24.05.2004