Scadrà il prossimo 16 dicembre il termine per il pagamento del saldo imu 2020. In questa giornata da bollino rosso, i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale dovranno versare la seconda rata della Super IMU 2020, circa il 50 per cento restante dal primo versamento effettuato lo scorso 16 giugno.
Quali sono le aliquote che devono essere utilizzate per calcolare l’IMU 2020?
Per pagare il saldo imu 2020 devono essere utilizzate le specifiche aliquote che (dovrebbero) sono state approvate da ogni comune e comunicate con una delibera al MEF entro il 31 ottobre 2020.
Nel caso il vostro comune non abbia ottemperato alla determinazione e alla comunicazione di nuove aliquote, la seconda rata Imu 2020 dovrà essere considerata come pari alla metà di quanto pagato nel 2019 per Imu e Tasi. Se il comune non ha determinato nuove aliquote, il saldo del 16 dicembre è uguale al versamento del 16 giugno scorso.
Come calcolare l’IMU 2020?
Per calcolare l’Imu 2020 è necessario per prima cosa risalire alla rendita catastale e una volta individuato il valore della rendita catastale rivalutarla del 5%. Il valore ottenuto andrà poi moltiplicato per il coefficiente di ogni immobile e in conclusione moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.
Materialmente per pagare il saldo imu 2020 è necessario utilizzare il modello F24 reperibile presso qualunque sportello bancario o presso le filiali locali delle poste. Il modello F24 da utilizzare per il pagamento dovrà essere compilato nella “sezione Imu e altri tributi locali” e dovranno essere indicati gli importi da versare nella colonna “importi a debito versati”.
Sempre con lo stesso modello di F24, il pagamento potrà essere eseguito anche in modalità online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati.
Imu 2020 su prima case e saldo Imu per proprietari di seconde case.
Il saldo IMU dovrà essere corrisposto anche per le prime case considerate di lusso e su tutte le seconde case.Sulla prima casa adibita ad abitazione principale non si paga la seconda rata dell’Imu 2020. Le uniche “prime case” obbligate a pagare l’imu sono gli immobili considerati di lusso che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Questi immobili dovranno pagare un saldo imu calcolato su un aliquota del 4×1000. Nel caso di pagamento comunque si avrà diritto a una detrazione sulla prima casa, il cui importo viene stabilito dal Comune di appartenenza con una specifica delibera.
Imu su seconde case
La seconda rata Imu 2020 dovrà essere versata anche dai proprietari di seconde case. Sono tenuti al pagamento del saldo imu i possessori di immobili, terreni e aree fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie; gli assegnatari della casa coniugale in seguito a separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, ad eccezione della prima casa; i concessionari di aree demaniali; i locatori in caso di leasing immobiliare.
Niente saldo IMU per gli immobili colpiti dalla crisi del Coronavirus!
Il decreto agosto ha previsto la cancellazione della seconda rata Imu per:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali;
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (categoria catastale D/2);
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Sono esclusi dal pagamento della seconda rata Imu anche gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Fonte: Ministero Economia e Finanze
© Riproduzione riservata