Quando una persona dimostra di essere insolvente, il suo creditore può decidere di rivolgersi al Tribunale per chiedere di potersi rivalere sui beni immobili di sua proprietà. Questa procedura, in particolare, prende il nome di esecuzione immobiliare. Vediamo cos’è e come funziona nel nostro ultimo articolo.
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Cos’è un’esecuzione immobiliare?
L’esecuzione immobiliare è una particolare procedura finalizzata alla sottrazione dei beni di proprietà di una persona nel momento in cui quest’ultima non salda il debito che ha contratto. Questa esecuzione forzata non riguarda soltanto i beni immobili, ma anche quelli mobili, oltre alle pertinenze e ai frutti pendenti.
L’esecuzione immobiliare inizia con il creditore che richiede al Tribunale di ottenere il titolo esecutivo che gli consente di attivare la procedura di espropriazione. Così facendo, grazie alla successiva vendita dei beni espropriati, il creditore può recuperare il suo credito anche contro la sua volontà.
Come funziona l’esecuzione immobiliare?
Come abbiamo anticipato, è il mancato pagamento del debito da parte del debitore a dare inizio alla esecuzione immobiliare. Nello specifico, questo avviene con la richiesta in Tribunale da parte del creditore del decreto ingiuntivo. Per l’attivazione della procedura, tuttavia, si prevede la notifica dell’atto di precetto al debitore, affinché sia consapevole della richiesta di un’esecuzione immobiliare nei sui confronti. Tale notifica concede precisamente 10 giorni per saldare il proprio debito, altrimenti l’atto esecutivo sarà efficace entro 45 giorni dalla notifica stessa.
Come funziona il pignoramento di un immobile?
A questo punto, se il debitore continua a non saldare il proprio debito, l’unica azione possibile per il creditore è il pignoramento, di cui può richiedere la trascrizione dopo 45 giorni. L’atto di pignoramento, in particolare, indica l’importo del credito per cui l’ufficiale giudiziario può procedere a pignorare i beni e contiene l’invito al debitore ad effettuare una dichiarazione di residenza o di domicilio eletto.
Durante il pignoramento, inoltre, il debitore è nominato custode dei beni immobili, anche se è sempre possibile per i creditori presentare istanza al giudice affinché nomini come custode un soggetto terzo.
La vendita all’asta
Dopo l’avvenuta esecuzione immobiliare, si passa a vendere il bene all’asta per recuperare il credito dovuto. In particolare, la vendita all’asta può avvenire in due modi:
- con incanto: è un’asta pubblica dove chi fa l’offerta maggiore si aggiudica l’immobile,
- senza incanto: dopo aver stabilito il prezzo, il giudice indica anche un termine massimo entro il quale è possibile proporre le offerte. Queste ultime devono essere depositate in cancelleria in una busta chiusa da aprire durante l’udienza. Se poi ci sono più offerte, il bene è assegnato a colui che ha fatto l’offerta più alta.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui dopo 3 aste il bene non sia ancora stato venduto, il giudice conclude la procedura di pignoramento e il debitore torna in possesso del proprio immobile.
Come viene assegnato l’immobile pignorato?
In alternativa alla vendita, il creditore può richiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato, questo entro 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita. Nell’istanza, inoltre, deve offrire una somma di denaro per avere l’assegnazione del bene qualora la vendita non porti alcun risultato.
In aggiunta, se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice decide sull’istanza di assegnazione fissando un termine entro il quale l’assegnatario deve versare la somma stabilita e, dopo il pagamento, dispone il trasferimento della proprietà. D’altra parte, se la vendita va deserta e il creditore presenta l’istanza di assegnazione, il giudice dispone un’altra vendita.
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