Bonus facciate e Ecobonus per il condominio: guida completa

Bonus facciate e Ecobonus per il condominio: guida completa

In caso di interventi condominiali che accedono sia al bonus facciate che all’Ecobonus, il condomino può scegliere liberamente se fruire dell’una o dell’altra detrazione, indipendentemente dalla scelta degli altri. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 49/E del 1° settembre 2020. L’Agenzia ha emanato la risoluzione in risposta al quesito di un amministratore di condominio sulle cui facciate deve essere realizzato un cappotto termico esterno.

Poiché un intervento condominiale può, in astratto, accedere ad entrambe le agevolazioni, si pone infatti un quesito. Il singolo condomino può scegliere in autonomia di quale agevolazione fruire o, al contrario, la scelta dell’assemblea condominiale è vincolante per tutti? La richiesta è legata al fatto che l’accesso all’Ecobonus consentiva, diversamente dal Bonus Facciate, anche la possibilità di optare per la cessione del credito.

INDICE:

  1. Quale scegliere tra Bonus facciate o Ecobonus
  2. Dove si possono richiedere i servizi legali per avvocati?
  3. Tempistiche di utilizzo e richiesta Bonus facciate e ecobonus per il Condominio
  4. Il ruolo dell’Amministratore di Condominio
  5. La cessione del credito
  6. Conclusioni

Quale scegliere tra Bonus facciate o Ecobonus

Come noto, il Bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Gli interventi assimilabili sono quelli di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B Le zone A e B sono individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015. Il cd. Decreto “requisiti minimi” definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata. In merito agli interventi eseguiti sulle facciate che sono influenti dal punto vista termico, la circolare n.2/E del 2020 ha precisato che vanno applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio che accedono all’Ecobonus.

Cosa comportano bonus facciate e Ecobonus per i condomini e per i contribuenti?

Normative alla mano i contribuenti dovranno pagare le spese tramite bonifico bancario o postale. La causale del versamento dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Sarà inoltre necessario acquisire e conservare:

  • l’asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali.

Tempistiche di utilizzo e richiesta Bonus facciate e ecobonus per il Condominio

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, dovranno inviare all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari alla fruizione del Bonus facciate possono essere effettuati dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.

In merito al quesito oggetto della Risoluzione, l’Agenzia ricorda che, in caso di lavori che per requisiti possano portare alla sovrapposizione tra le agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese e nel rispetto degli adempimenti previsti, di una sola agevolazione.

Ne consegue che in caso di lavori condominiali, in linea generale, ogni condomino per la parte di spesa a lui imputabile può decidere se fruire del Bonus facciate o dell’Ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Naturalmente, dovranno essere sempre rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Il ruolo dell’amministratore di condominio

Sarà poi l’amministratore, nel redigere la comunicazione necessaria ai fini della precompilata, a dover suddividere la spesa complessivamente sostenuta dal condominio, in base alle scelte dei singoli condomini e in relazione alle diverse percentuali di detrazione e limiti di spesa. In particolare, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi:

  • le spese sostenute,
  • i dati delle unità immobiliari interessate,
  • i dati relativi ai condomini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento,
  • le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.

La cessione del credito

Infine, l’Agenzia ricorda che il Decreto “Rilancio” 34/2020 convertito nella legge 77/2020 è intervenuto ampliando l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito. Anche il Bonus facciate prevede la possibilità di ricorrere alla cessione del credito. Inoltre, è ora possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile.

Sia la cessione del credito che lo sconto sul corrispettivo introdotti dal Decreto “Rilancio” riguardano le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. È possibile ricorrere alla cessione del credito anche nei confronti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari. Il provvedimento della Agenzia delle Entrate del 8 agosto 2020, n. 283847/2020 precisa le modalità attuative relative all’esercizio delle opzioni suddette

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che il cd. Superbonus al 110% introdotto sempre dal Decreto “Rilancio” è relativo alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Superbouns 110 spetta a determinate condizioni e con determinati limiti di spesa anche ai condomini. In particolare, è riferito agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio.

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2 commenti per "Bonus facciate e Ecobonus per il condominio: guida completa"

  • GIMONDO VINCENZO ha detto:

    abito in un condominio dove per certo so che alcuni condomini hanno installato delle verande senza avere il permesso comunale. altri hanno modificato, sulla facciata, un finestrone originario dividendolo in due finestre senza nessun permesso. Chiedo si può accedere al superbonus del 110%. La ringrazio anticipamente della risposta in merito. Cordiali saluti.

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Vincenzo, per poter usufruire del bonus è necessario ripristinare la situazione originaria dell’edificio secondo quanto risulta depositato al Comune e al Catasto. Cordiali saluti.

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